L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti
del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per
oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizioni nei
registri immobiliari. L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati
e per una somma determinata in denaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero
sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Possono
essere oggetto di una iscrizione di ipoteca:
- beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
- l'usufrutto dei beni stessi;
- il diritto di superficie, è il diritto che il proprietario del bene può costituire,
di fare e mantenere al di sopra del suolo, una costruzione a favore di altri che
ne acquista la proprietà;
- il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico;
- le rendite dello Stato nel mondo determinato dalle leggi relative al debito pubblico;
- le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l'ipoteca
si estingue, salvo che ad istanza del creditore l'iscrizione non venga rinnovata
prima della scadenza. Su un medesimo bene si possono iscrivere piu' ipoteche, a
garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata
da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado,
ecc.). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato
della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e,
se c'è un residuo, quello di secondo grado e cosi' via. L'ipoteca può essere legale,
giudiziale o volontaria.